CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
- l’organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono
esserein possesso dell’autorizzazione amministrativa
all’espletamento delle loro attività;
- il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo
di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la
seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis) ... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi
da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma
fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art.
89 del Codice del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti
valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima
della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo
o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo
8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla (art. 33 lett. eCod. del Consumo), restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6
in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il
costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio
su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta
in volta alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
- l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme
vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono
parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso
il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000
Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal
per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno
(art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti CondizioniGenerali
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dalfatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e
malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo),
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.
249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da
24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
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