CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
- l’organizzatore ed il venditore del
pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono esserein possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento
delle loro attività;
- il consumatore ha diritto
di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dell’art.85
Cod. Consumo), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di
cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali
di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la
seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio
(omissis) ... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto
turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia
ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile
nonché dal Codice del Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare
in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi
dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi
della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo
di validità del catalogo o programma
fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e
condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice
del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti
valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma
2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui prima della partenza
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data
di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo
8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. eCod.
del Consumo), restituirà al consumatore il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo
di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il
10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola
parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 5/1° comma – il costo
individuale di gestione pratica e la penale nella misura
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto
a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo
e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
- l’organizzatore ne
sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod.
Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante
rimborsi all’organizzatore
tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti
i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne
ha determinato la responsabilità. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare l’importo
di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone,
2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi
oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2
CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti
CondizioniGenerali quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa
dalfatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza
- altresì sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per
il Turismo del Ministero delle Attività Produttive
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi
(ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di
insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
- rimborso del
prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma;
art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art.
11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.)
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
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